Sez. 1, Sentenza n. 2728 del 29/07/1968 (Rv. 335314 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - DISCREDITO - COMUNICAZIONE CON PIU PERSONE - NECESSITA - UNICA LETTERA IN BUSTA CHIUSA AD UNICO DESTINATARIO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - DISCREDITO - COMUNICAZIONE CON PIU PERSONE - NECESSITA - UNICA LETTERA IN BUSTA CHIUSA AD UNICO DESTINATARIO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
La concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n.2 cod. civ., consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti altrui in modo idoneo a determinarne il discredito, richiede un'effettiva divulgazione ad un numero indeterminato o, quanto meno, ad una pluralita di persone, pur se non e necessaria la ripetizione degli Atti di divulgazione, essendone sufficiente anche uno solo, purche, per il mezzo adoperato (ad es. Pubblicita) od altre circostanze, esso possa egualmente raggiungere lo scopo lesivo proprio della diffusione. La comunicazione con piu persone costituisce un elemento essenziale della divulgazione in quanto questa non e giuridicamente e logicamente configurabile senza di essa. Conseguentemente non puo ammettersi la detta Forma di concorrenza sleale nel caso dell'imprenditore che con unica lettera diretta in busta chiusa ad una sola persona, che aveva fatto richiesta di un determinato prodotto, abbia risposto di non commerciare piu il prodotto richiesto, anche se adduca, a giustificazione di cio, un giudizio sfavorevole del prodotto stesso. Ne la diffusione denigratoria puo in tal caso ritenersi raggiunta neppure in Forma indiretta, attraverso l'eventuale propagazione dello apprezzamento negativo che il destinatario della lettera potrebbe fare perche di tale attivita ulteriore non puo rispondere l'autore della lettera, al quale non e riferibile ne imputabile la condotta illecita posta in essere di sua iniziativa dal suo destinatario con la diffusione di quell'apprezzamento sfavorevole soltanto a lui in precedenza comunicato, a meno che la divulgazione sia stata voluta dall'autore della lettera, il quale si sia avvalso dell'attivita del destinatario per il compimento dell'atto di concorrenza sleale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)