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Sez. 3, Sentenza n. 4946 del 16/12/1999 Ud. (dep. 21/04/2000) Rv. 216347 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Accordo delle parti sul motivo relativo alla pena con rinuncia agli altri motivi - Ricorso per cassazione su alcuno dei motivi rinunciati - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216347-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

Alla rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell' art. 599 c.p.p. consegue la inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sulla riproposizione degli stessi motivi che sono stati oggetto del patteggiamento in appello. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione relativa alla violazione dell' art. 178 c.p.p. per non avere il difensore ricevuto notifica in merito alla trattazione del processo di primo grado, già dedotta come motivo di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)