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Sez. 4, Sentenza n. 1607 del 19/05/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112781 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - OBBLIGO DI MODERAZIONE - VEICOLO SU STRADA AVENTE DIRITTO DI PRECEDENZA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - SEGNALÈ STOP'SULLA STRADA INCROCIANTE - MINORE RIGORE DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112781-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - OBBLIGO DI MODERAZIONE - VEICOLO SU STRADA AVENTE DIRITTO DI PRECEDENZA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - SEGNALÈ STOP'SULLA STRADA INCROCIANTE - MINORE RIGORE DELL'OBBLIGO - CONDIZIONI.*

L'Obbligo della velocita particolarmente moderata in prossimita dei crocevia (art 102 comma secondo cod strad) sussiste anche per il conducente che circola su strade con diritto di precedenza. Trattandosi di norma elastica, il limite e meno rigoroso qualora sulla strada incrociante sia apposto il segnale di 'stop', ma cio non esclude la responsabilita del conducente che percorre la strada favorita ove risulti che egli, in relazione alla visibilita, al traffico e alle altre condizioni di tempo e di luogo, procedeva a velocita ritenuta eccessiva. (Conf 106746, anno 1968 V 110721, anno 1969 104286, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102 com. 2, Cod. Strada art. 102 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)