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Sez. 3, Ordinanza n. 32574 del 14/12/2024 (Rv. 673114-01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione immobiliare ad uso abitativo - Contratto verbale - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto in forma scritta - Art. 13 della l. n. 431 del 1998, come modif. dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015 - Applicabilità al contratto originario - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673114-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, qualora le parti concludano un primo contratto verbale e, poi, un altro contratto redatto in forma scritta e regolarmente registrato, non possono trovare applicazione con riferimento al contratto originario i meccanismi correttivi del canone di cui all'art. 13, commi da 5 a 7, della l. n. 431 del 1998, nel testo novellato dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, perché, per effetto della stipulazione del contratto posteriore, quello antecedente deve ritenersi definitivamente venuto meno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dichiarando la risoluzione per morosità del secondo contratto scritto contenente la previsione di un canone più alto rispetto al primo contratto verbale, aveva rigettato la domanda del conduttore di restituzione integrale dei canoni versati ab initio in misura eccedente rispetto ai criteri fissati dall'art. 13 della l. n. 431 del 1998).

Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 4 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 5 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 7 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)