Sez. L, Sentenza n. 12174 del 02/07/2004 (Rv. 574071 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Possibilità di rivolgersi per l'intero a ciascuno dei coobbligati - Incidenza sull'ammontare del danno risarcibile - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La responsabilità solidale, a norma dell'art. 2055, primo comma, cod. civ., è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza doverli perseguire pro quota, ma non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile, risarcimento limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno effettivamente subito, non essendo ammessa alcuna riduzione o duplicazione del risarcimento del medesimo danno al di fuori dell'ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato (art. 1227, primo comma, cod. civ.,) e dell'ipotesi dell'esistenza di una norma speciale che in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)