Sez. 5, Sentenza n. 5520 del 16/12/1996 Cc. (dep. 15/01/1997) Rv. 206565 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Continuazione - Con pena definita assunta come pena base - Diminuente processuale - Applicabilità alla pena base - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
Laddove il patteggiamento afferisca all'applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede e altro più grave per il quale sia già stata irrogata una pena con condanna definitiva, la diminuente prevista dal primo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. deve calcolarsi soltanto sull'aumento di pena riferito alla continuazione e non anche sulla pena base costituita da quella inflitta con la precedente condanna. Quest'ultima deve invece restare intangibile giacché altrimenti l'imputato fruirebbe rispetto a essa di un'ingiustificata diminuente di rito.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)