Sez. 2, Ordinanza n. 23351 del 16/08/2025 (Rv. 675707-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Difensore della persona offesa dal reato non costituita parte civile - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Diritto alla remunerazione per tutte le fasi per le quali abbia prestato assistenza - Sussistenza - Fondamento.
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All'avvocato nominato dalla persona offesa dal reato, che non si sia costituita parte civile e che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spetta il compenso, non limitato alla sola attività di studio, ma esteso a tutte le fasi del processo penale alle quali abbia partecipato e ciò in quanto il complessivo assetto codicistico assegna un ruolo significativo alla persona offesa, che ha il diritto di partecipare al processo e, a tal fine, può avvalersi di un difensore.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)