Sez. U, Sentenza n. 1509 del 09/03/1982 (Rv. 419325 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSUNZIONE - ATTIVITÀ RELATIVA DELL'ENTE - LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSUNZIONE - ATTIVITÀ RELATIVA DELL'ENTE - LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Le controversie concernenti la legittimità dell'attività che, in ciascun caso concreto, viene posta in essere dall'e.N.E.L. per procedere, anche mediante concorso, all'assunzione del proprio personale, in esecuzione delle delibere adottate secondo lo statuto dell'ente dal proprio consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 n. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1965 n. 1720, rientrano nella giurisdizione dell'a.G.o., tenuto conto che, giusta l'art. 13, comma primo, della legge istitutiva 6 dicembre 1962 n. 1643, la Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente da detto ente avviene su base contrattuale ed è regolata dalle norme di diritto privato, analogamente a quanto avviene in tutti i rapporti di lavoro con enti pubblici economici. (V 6452/79, mass n 403184).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., DPR 21/12/1965 num. 1720 art. 6, Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)