Sez. 1, Sentenza n. 1237 del 05/03/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172385 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE - NELLA FASE ISTRUTTORIA - PROCEDIMENTO AL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE - NELLA FASE ISTRUTTORIA - PROCEDIMENTO AL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE.*
Le regole per la Determinazione della Competenza territoriale, dettate dall'art. 39 cod. proc. pen. per il reato continuato, trovano applicazione soltanto nella fase istruttoria - allorché, invece, uno solo dei procedimenti sia pervenuto alla fase dibattimentale, ciascun giudice deve giudicare l'episodio sottoposto al suo esame, non essendovi possibilità di far luogo all'applicazione dell'art. 413 cod. proc. pen. e non potendosi estendere l'indagine di merito, relativamente al nesso della continuazione, a fatti attribuiti alla cognizione di un giudice diverso. (V mass n 171298).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)