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Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Testo in vigore al

Titolo III. Norme sulla riscossione delle imposte dirette

Titolo IV. Rilevamento fiscale straordinario

Art. 22

1. Il Ministro per le finanze e autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta.