Sez. 4, Sentenza n. 885 del 06/03/1970 Ud. (dep. 02/07/1970) Rv. 114865 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DALLA CONTUMACIA -OMISSIONE - NULLITA INSANABILE CONTENUTA NELL'ORDINANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DALLA CONTUMACIA -OMISSIONE - NULLITA INSANABILE CONTENUTA NELL'ORDINANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
In caso di mancata specifica impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia il giudice dell'appello non puo rilevare d'ufficio i vizi relativi a detta ordinanza anche se si configurino delle nullita assolute e, quindi, insanabili. La insanabilita, infatti, non puo essere intesa che come possibilita di rilevare il vizio, sempre che il provvedimento viziato si trovi legittimamente sub iudice, ma non impedisce che esso divenga definitivo a causa del mancato esperimento, da parte dell'interessato, del mezzo di impugnazione che ad esso e proprio. (Conf 113972, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)