Sez. L, Sentenza n. 612 del 30/01/1990 (Rv. 465057 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE A QUESTI ULTIMI DI UN'INTENZIONE NECESSARIAMENTE UNIFORME A QUELLA MANIFESTATA DAL LEGISLATORE NELLA STESSA MATERIA O IN MATERIA AFFINE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI AUTOFERROTRANVIERI DEL LUGLIO 1976 IN TEMA DI DECORRENZA DEL MIGLIORE TRATTAMENTO DI BUONUSCITA PER GLI AGENTI COLLOCATI IN PENSIONE DOPO IL 31 DICEMBRE 1976.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE A QUESTI ULTIMI DI UN'INTENZIONE NECESSARIAMENTE UNIFORME A QUELLA MANIFESTATA DAL LEGISLATORE NELLA STESSA MATERIA O IN MATERIA AFFINE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI AUTOFERROTRANVIERI DEL LUGLIO 1976 IN TEMA DI DECORRENZA DEL MIGLIORE TRATTAMENTO DI BUONUSCITA PER GLI AGENTI COLLOCATI IN PENSIONE DOPO IL 31 DICEMBRE 1976.*
L'art. 1362 cod. civ., se autorizza a ricercare la comune intenzione delle parti al di là del senso letterale delle parole (che comunque costituisce l'imprescindibile dato di partenza dell'indagine ermeneutica) mediante l'esame del comportamento complessivo delle parti medesime, non consente però di attribuire a queste un'intenzione necessariamente uniforme a quella manifestata dal legislatore nel regolare la stessa materia o una materia affine, salva l'ipotesi in cui l'interpretazione della clausola contrattuale in senso conforme ad un determinato dettato legislativo sia imposta dall'art. 1367 cod. civ. per evitare la nullità della clausola stessa altrimenti in contrasto con una norma imperativa. (nella specie, l'impugnata sentenza, aveva interpretato l'art. 24 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del luglio 1976 nel senso che tale disposizione, prevedendo un migliore trattamento di buonuscita per gli agenti collocati in pensione dopo il 31 dicembre 1976, si riferisce, non al giorno di cessazione dal servizio ma a quello - successivo - dal quale inizia il collocamento in pensione. La S.C. ha confermato tale decisione, disattendendo, in base al principio suesposto, l'argomentazione dell'azienda ricorrente fondata sul richiamo dell'art. 30 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, che, per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, fissa la decorrenza del trattamento di pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro). (Conf 502/88, mass n 457022).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 30 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)