Sez. 3, Sentenza n. 6283 del 11/04/1983 Ud. (dep. 06/07/1983) Rv. 159796 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - NELLA CASA DI ABITAZIONE - TEMPORANEO ESPATRIO DELLO IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - NELLA CASA DI ABITAZIONE - TEMPORANEO ESPATRIO DELLO IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
Quando l'imputato si sia recato all'estero non in maniera definitiva, ma per contingenti ragioni di lavoro, conservando il proprio domicilio in Italia, le notifiche devono essere eseguite con il rito normale poiché un temporaneo espatrio non fa venire meno il rapporto di convivenza richiesto dall'art. 169 cod. proc. pen. e, quindi, la validità delle notificazioni eseguite nella casa di abitazione dell'imputato. (Conf mass n 123189; (Conf mass n 150562).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)