Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
Testo in vigore al
Art. 7
1. Non sono considerati appartenenti al personale artistico, cosi' teatrale come cinematografico, agli effetti dell'art. 2, n. 5, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.
Art. 8
1. L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall'art. 2, n. 7, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, riguarda gli associati in partecipazione all'azienda presso la quale prestano la loro opera, e coloro che ricevono come corrispettivo della loro prestazione una parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro.
2. Gli associati in partecipazione od i prestatori d'opera retribuiti con parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro, i quali ricevano a titolo di complemento della loro retribuzione un salario o stipendio od altra competenza, debbono essere assicurati contro la disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.
Art. 9
1. Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 2, n. 9, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, le persone prive di qualifiche professionali e di normale occupazione retribuita che in circostanze eccezionali od in lavorazioni non annualmente ricorrenti prestano la loro opera alle altrui dipendenze.
2. Non possono essere esclusi dall'obbligo dell'assicurazione coloro i quali, nel biennio precedente al giorno dell'assunzione per lavorazioni occasionali, abbiano prestata la loro opera in industrie o lavorazioni soggette all'obbligo dell'assicurazione.
Art. 10
1. Agli effetti dell'esonero dall'obbligo dell'assicurazione previsto dall'art. 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, sara' stabilito e successivamente, sempreche' occorra, modificato, per il territorio di ciascuna Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione, l'elenco delle lavorazioni, costituenti una speciale industria o rami specifici di un'industria, che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.
2. L'elenco di cui al comma precedente, a cura delle Casse provinciali o interprovinciali predette, sara' portato a conoscenza degli interessati nei modi che la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali riterra' piu' atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Art. 11
1. Il Regio decreto di esonero dall'obbligo dell'assicurazione di speciali categorie di persone che non si prestano al controllo della disoccupazione, previsto dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sara' promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Capo III. Assicurazione dei lavoratori agricoli
Art. 12
1. Il Regio decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e' promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentite le principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro e di lavoratori dell'agricoltura ed il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.
2. Nel Regio decreto di cui al comma precedente dovranno essere indicate le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo della assicurazione ed eventualmente le modalita' speciali di riscossione dei contributi.
3. Nello stesso Regio decreto potra' essere anche stabilito il periodo annuo di disoccupazione da considerarsi stagionale, per le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo dell'assicurazione.
Capo IV. Disoccupazione stagionale o di sosta
Art. 13
1. Le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, saranno stabilite pel territorio di ciascuna Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, precisando la durata e la decorrenza del periodo di disoccupazione e, se del caso, le categorie di lavoratori che vi sono soggetti.
2. Per le industrie o lavorazioni per le quali il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non decorra da data fissa e comune a tutte le aziende esercenti la stessa industria o lavorazione nel territorio di una Cassa d'assicurazione, potra' stabilirsi tale decorrenza a datare dalla sospensione o riduzione annua del lavoro nelle singole aziende per le maestranze rispettivamente addettevi.
3. Le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta e le successive modificazioni di esse saranno, a cura delle Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione, portate a conoscenza degli interessati nei modi che saranno ritenuti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali piu' atti allo scopo, ed in ogni caso mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
4. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, le tabelle gia' stabilite in dipendenza del decreto Ministeriale 8 agosto 1922 continueranno ad aver vigore.
Art. 14
1. Per l'intero periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non potra' essere concesso il sussidio agli assicurati che per quanto risulta dal certificato di licenziamento abbiano lavorato, nell'ultimo periodo di occupazione, nell'industria o lavorazione di cui decorre la stagione morta o la normale sospensione, ovvero abbiano appartenuto alle categorie di lavoratori che vi sono soggetti.
2. Gli assicurati ancora disoccupati alla fine del periodo di disoccupazione stagionale o di sosta, i quali abbiano gia' presentata domanda di sussidio, dovranno esservi ammessi a decorrere dalla fine del detto periodo, sempreche' concorrano tutte le altre condizioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.
Art. 15
1. Quando un assicurato appartenente ad un'industria o lavorazione avente disoccupazione stagionale o di sosta presenti domanda di sussidio ad una Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione diversa da quella nella cui circoscrizione ha prestato da ultimo l'opera propria, sara' applicata nei riguardi di lui la tabella delle industrie o lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta vigente nella circoscrizione e per la industria nella quale ha lavorato.
Capo V. Casi speciali di disoccupazione
Art. 16
1. Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve intendersi licenziamento avvenuto per colpa dell'assicurato quello che abbia legittimamente troncato un rapporto di lavoro, senza preavviso o indennita' di licenziamento.
2. Ove pero' l'assicurato abbia impugnato la legittimita' del diniego di preavviso o di indennita', la determinazione circa il pagamento del sussidio per i primi trenta giorni, dalla data del licenziamento, e' sospesa fino all'esito del giudizio.
Art. 17
1. La disoccupazione derivante da infermita' o invalidita' temporanea non conferisce diritto al sussidio finche' dura l'incapacita' lavorativa dell'assicurato.
2. La disoccupazione derivante dalla invalidita' prevista dal secondo comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, non da' diritto al sussidio. Qualora pero' l'assicurato, avendo conservato una residua capacita' al lavoro, abbia di fatto trovato impiego, in caso di disoccupazione avra' diritto al sussidio sempre che ricorrano le condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.
Titolo II. Contributi.
Capo I. Norme di carattere generale
Art. 18
1. Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui all'art. 3 del presente regolamento, e' effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale si determina in base alla retribuzione totale, effettiva corrisposta all'assicurato, cioe' alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.
2. E' pero' in facolta' della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.
3. Quando la liquidazione delle competenze accessorie e' fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, la applicazione delle marche puo' essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purche' ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure puo' essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi ai termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola, e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento, in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.
Art. 19
1. L'applicazione delle marche sopra le tessere puo' essere fatta dal datore di lavoro, anziche' alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo piu' lungo, purche', in ogni caso, non superiore a tre mesi e sempreche' le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso l'applicazione delle marche sulle tessere dovra' esser eseguita dal datore di lavoro all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato.
2. Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facolta' preveduta nel primo comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza sociale, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facolta' o di subordinarla a determinate condizioni o garanzie.
3. La decisione dell'Istituto di previdenza e' definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.
4. La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabiliti, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.
Art. 20
1. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali puo' stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece ed oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.
2. In tal caso, sara' applicata una marca settimanale, se il pagamento e' fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale se il pagamento e' fatto ogni due settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali se il pagamento e' eseguito mensilmente.
3. Il valore di ciascuna marca settimanale dovra' corrispondere alla meta' del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.
4. Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto al sussidio e della durata di questo, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 25 del presente regolamento.
5. Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali od un numero equivalente di marche settimanali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.
Art. 21
1. L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e cio' qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.
2. Il valore della marca da applicare e' commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.
3. Se in una stessa quindicina, ovvero, nel caso previsto dall'articolo precedente, in una stessa settimana, un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o piu' datori di lavoro, ciascuno di essi e' obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.
Art. 22
1. Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali e' continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.
Art. 23
1. I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.
Art. 24
1. Il datore di lavoro deve farsi rilasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.
2. In tal caso l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera l'annotazione «supplementare».
3. L'applicazione delle ritenute e delle marche e' effettuata da ciascun datore di lavoro in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato in dipendenza di altre sue occupazioni.
4. Se i datori di lavoro che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche puo' essere fatta da uno solo fra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.
Art. 25
1. Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto al sussidio le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, sulla tessera o su tessere supplementari, ai termini degli articoli 21 e 24 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola rispettivamente per ogni settimana o quindicina.
Art. 26
1. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali puo' consentire in determinati casi che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi e con le norme che saranno di volta in volta stabilite.
Art. 27
1. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facolta' di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la riscossione dei contributi di assicurazione per determinate categorie professionali, purche' non venga modificato il rapporto di proporzionalita' stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fra retribuzione e contributo.
2. L'applicazione di tali norme dovra' essere consentita dal Ministero dell'economia nazionale.