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Sez. 2, Sentenza n. 5546 del 05/06/1999 (Rv. 527109 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Escavazione del sottosuolo per collegare unità immobiliari esclusive - Appropriazione del bene comune o innovazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527109-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

L'escavazione del sottosuolo condominiale da parte di un condomino per collegare con una scala le unità immobiliari al piano terreno con quelle poste al seminterrato, tutte di sua proprietà esclusiva, non comporta appropriazione del bene comune e non costituisce innovazione vietata, perché non determina l' inservibilità del bene comune all'uso e al godimento a cui è destinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)