Sez. 1 - , Ordinanza n. 21428 del 06/07/2022 (Rv. 665235 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Figli nati fuori del matrimonio - Riconoscimento del figlio infraquattordicenne - Diniego del consenso da parte del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento - Intervento del giudice ex art. 250, comma 4 c.c. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, commi 3 e 4 c.c., sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 24, 31 e 32 Cost. - nella parte in cui rimette al giudice la decisione finale circa la rispondenza del riconoscimento all'interesse del figlio che non abbia ancora compiuto i quattordici anni, in assenza del consenso del genitore che lo abbia riconosciuto per primo - poiché la scelta del legislatore di dettare una clausola generale affidandone al giudice la concretizzazione nella singola fattispecie, non costituisce una delega al giudizio personale del singolo giudice, ma risponde all'esigenza di consentire l'adattamento del concetto generale dell'interesse del figlio, alle infinite varietà delle situazioni concrete che non potrebbero mai essere tutte previste nella norma scritta, consentendo così, senza lacune, in ogni caso il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti dalla norma.
Cod. Civ. art. 250 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 31, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)