Sez. 1, Sentenza n. 3186 del 11/02/2008 (Rv. 601848 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Domanda di nullità proposta per esclusione del bene della prole e poi accolta per incapacità psichica del coniuge - Modificazione della domanda - Delibazione della pronuncia - Possibilità - Lesione di principi fondamentali del'ordinamento italiano - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La norma dell'art. 8, comma 2, lettera b), della legge 25 marzo 1985, n. 121, che indica le condizioni alle quali possono essere dichiarate efficaci in Italia le sentenze di nullità dei matrimoni concordatari emesse dai tribunali ecclesiastici, va interpretata nel senso che sussiste una violazione del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio solo in presenza di una compressione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato; ne consegue che, non essendo quello della immodificabilità della domanda un principio dell'ordinamento processuale dello Stato coessenziale al diritto di difesa, non vi sono ostacoli alla dichiarazione di efficacia di una sentenza ecclesiastica nella quale sia stata dichiarata la nullità del matrimonio per una ragione diversa da quella originariamente prospettata, ove la Corte d'appello abbia accertato che sulla domanda modificata vi sia stata la garanzia del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)