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Sez. 6, Sentenza n. 1867 del 09/12/1967 Ud. (dep. 13/02/1968) Rv. 106777 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO -PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - ZUCCHERO E SOSTANZE EDULCORANTI -OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO - DESTINATARI -VENDITA DA PARTE DEL GROSSISTA DI QUANTITATIVI INFERIORI AI VENTICINQUE CHILOGRAMMI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106777-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO -PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - ZUCCHERO E SOSTANZE EDULCORANTI -OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO - DESTINATARI -VENDITA DA PARTE DEL GROSSISTA DI QUANTITATIVI INFERIORI AI VENTICINQUE CHILOGRAMMI - IRRILEVANZA.*

Soggetti all'Obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 3 dell'art 74 DPR 12 febbraio 1965, n 162 sono, oltre che i produttori e gli importatori, i titolari di licenza per la vendita all'ingrosso di zucchero nonche i titolari di licenza per la vendita promiscua, all'ingrosso e al minuto, del menzionato prodotto, a nulla rilevando che il prodotto sia venduto in singole partite inferiori ai 25 Kg. (Conf.106527, anno 1968).*

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 74 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)