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Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004 (Rv. 571679 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Contributi previdenziali corrisposti dalle USL all'ENPAM - Natura - Contributi obbligatori per legge - Esclusione - Contributi su compensi liquidati prima del 1 gennaio 1996 - Prescrizione - Disciplina ex art. 3, commi nono, lettera a), e decimo, legge n. 335 del 1995 - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571679-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il diritto del medico convenzionato nei confronti della USL a che questa versi all'ENPAM trimestralmente il contributo sui compensi liquidati per periodi precedenti al 1 gennaio 1996 si prescrive, in assenza di validi atti interruttivi, in cinque anni, a norma dell'art. 3, commi nono, lettera b), e decimo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trattandosi di contributi non obbligatori per legge, ma dovuti in base a specifiche convenzioni intervenute tra il Servizio sanitario nazionale e le associazioni delle categorie interessate, dovendosi escludere che la previsione, da parte dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della necessità di contrattazione collettiva valga a trasformare le obbligazioni delle parti, previste e regolate dalla convenzione, in obbligazioni "ex lege".

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)