Sez. 2, Sentenza n. 7716 del 02/08/1990 (Rv. 468479 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - BENI IMMOBILI - GODIMENTO DI PARTE DI UN CONDIVIDENTE DURANTE IL PERIODO DI COMUNIONE - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDIVIDENTI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - BENI IMMOBILI - GODIMENTO DI PARTE DI UN CONDIVIDENTE DURANTE IL PERIODO DI COMUNIONE - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDIVIDENTI.*
Il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in Mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)