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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)

Testo in vigore al

Parte VIII. Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

Titolo I. Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

Art. 250 (R) (Esclusione del diritto di certificato)

Titolo II. Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I. Disposizioni generali

Art. 251 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

Capo II. Diritto di copia

Art. 252 (L) (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

Art. 253 (R) (Determinazione dell'importo e pagamento)

Titolo III. Disposizioni relative al processo contabile

Capo I. Disposizioni generali

Art. 254 (R) (Imposta di bollo)

Art. 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

Art. 256 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

Capo II. Tassa fissa

Art. 257

ART. 257(L)
(Tassa fissa)

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

2. La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

Art. 258 (R) (Modalita' di pagamento)

Capo III. Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

Titolo IV. Disposizioni relative al processo tributario

Capo I. Disposizioni generali

Art. 260 (R) (Imposta di bollo)

Art. 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)

Capo II. Diritto di copia

Art. 262 (L) (Diritto di copia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.

Art. 263 (L) (Esenzione)

1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario.

Art. 264 (R) (Modalita' di pagamento)

Parte IX. Norme transitorie

Titolo I. Voci di spesa

Capo I. Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 265 (L) (Contributo unificato)

1. Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.

2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.

4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.

6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Capo II. Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 266 (R) (Raccordo)

Art. 267 (L) (Diritto di copia senza certificazione di conformita)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

Art. 268 (L) (Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

Art. 269 (L) (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

Art. 270 (L) (Copia urgente su supporto cartaceo)

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.