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Sez. 6, Sentenza n. 8690 del 01/06/1995 Ud. (dep. 28/07/1995) Rv. 202042 - 01

Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Struttura stabile - Necessità - Protrazione del sodalizio per un apprezzabile periodo di tempo - Necessità - Ripartizione dei compiti fra gli associati - Necessità.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202042-01

Stupefacenti - In genere

Per la configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune - una struttura che, quindi, fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente - mentre deve sussistere una effettiva ripartizione di compiti fra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)