Sez. 2, Sentenza n. 5866 del 21/01/1974 Ud. (dep. 02/09/1974) Rv. 127861 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI.*
Nel reato di danneggiamento, previsto dall'art 635 cod pen, non occorre, per l'esistenza del dolo, il fine specifico di nuocere, ma e sufficiente la coscienza e la volonta di distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. E comunque sempre indispensabile accertare se nel caso concreto tale coscienza e volonta vi sia stata, non potendosi essa dedurre dai risultati dannosi dell'Azione, come se l'elemento materiale sia il riflesso di quello psicologico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)