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Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025 (Rv. 673374-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Ammissione o non contestazione della sua percezione - Onere della prova dell'ammontare - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673374-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo.

Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)