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Sez. 3, Sentenza n. 9697 del 04/02/1977 Ud. (dep. 04/08/1977) Rv. 136550 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE PER SALTUM - INAMMISSIBILITA - PRINCIPIO CHE L'ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO NON NE DETERMINA L'INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136550-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE PER SALTUM - INAMMISSIBILITA - PRINCIPIO CHE L'ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO NON NE DETERMINA L'INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il mezzo di impugnazione per saltum impiegato dal ricorrente col chiaro intento di ottenere, attraverso un controllo di legittimita della pronuncia l'annullamento della medesima e inammissibile, non potendo operare il principio secondo cui l'erronea indicazione del mezzo di impugnazione non ne determina l'inammissibilita quando si debba presumere che la parte abbia voluto servirsi del mezzo previsto dall'ordinamento, presunzione che puo valere solo se il mezzo sia esclusivo e non invece quando sia vinta da elementi di giudizio che facciano escludere l'errore nella dichiarazione e lascino desumere la volonta della parte di servirsi di un mezzo non consentito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)