Sez. 1, Sentenza n. 7644 del 13/07/1995 (Rv. 493258 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - RESPONSABILITÀ PER IL MANTENIMENTO E L'EDUCAZIONE - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - IN GENERE | Assegno di mantenimento del figlio minore - Determinazione - Buone risorse economiche dell'obbligato - Rilevanza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - RESPONSABILITÀ PER IL MANTENIMENTO E L'EDUCAZIONE - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore le buone risorse economiche dell'obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale col contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto ché i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo, e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)