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Sez. 5, Sentenza n. 9891 del 20/06/2003 (Rv. 564430 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Novella del d.P.R. n. 739 del 1981 - Artt. 19 e 19 bis del d.P.R. n. 636 del 1972 - Termine per l'integrazione dei motivi - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564430-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, successivamente alla novella del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - che ha modificato l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ed aggiunto l'art. 19 bis dello stesso testo normativo - l'integrazione dei motivi del ricorso deve avvenire necessariamente prima della fissazione della data dell'udienza da parte del presidente della commissione tributaria e, quindi, almeno trenta giorni prima dalla data della stessa, onde evitare ulteriori differimenti di udienza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)