Sez. 3, Sentenza n. 2368 del 13/11/1965 (Rv. 314439 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - NOTIFICAZIONE - RELATA DI NOTIFICA - ATTESTAZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - RILEVANZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - NOTIFICAZIONE - RELATA DI NOTIFICA - ATTESTAZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - RILEVANZA - LIMITI.*
Non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dello ufficiale giudiziario sono destinate a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attivita svolte da lui medesimo o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinsecò mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte. Pertanto, le indicazioni sulla qualifica di familiare, convivente o addetto alla casa o all'ufficio hanno valore fino a prova contraria. A maggior ragione, quando l'ufficiale giudiziario ha indicato le generalita del consegnatario dell'atto, ma non la natura del rapporto col notificando, e ammissibile la prova, anche per presunzioni, diretta ad accertare la natura di tale rapporto. (V. 497/64, 1578/58, 2393/56, 2388/54, 558/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)