Tutela delle cose d'interesse artistico o storico
Testo in vigore al
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1998, N. 88
Art. 39
1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facolta' di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.
Art. 39-bis
1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 e' certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. Il certificato di avvenuta importazione e' rilasciato osservando le procedure e modalita' stabilite dal regolamento.
3. Il certificato di avvenuta spedizione e' rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorita' dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione.
4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazio ne, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36.
Art. 40
1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno.
3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65.
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1998, N. 88
Sezione II. Importazione temporanea
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1998, N. 88
Capo V. Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte.
Art. 43
1. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta', di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.
- A tale scopo puo', con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
2. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.
Art. 44
1. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
2. Al proprietario dell'immobile sara' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
3. In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 45
1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
4. La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministro.
5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 46
1. Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.
2. Al proprietario dell'immobile e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
3. Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.
4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.
5. Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.
Art. 47
1. Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.
2. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
3. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
4. Al proprietario e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare la meta' del valore delle cose stesse.
5. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
Art. 48
1. Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 49
1. Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
2. Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
3. Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
5. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.
Art. 50
1. Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
Capo VI. Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico
Art. 51
1. E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
2. Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.
Art. 52
1. Il pubblico e' ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto, legalmente riconosciuto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Art. 53
1. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate a' sensi dell'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalita' da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.
Capo VII. Disciplina delle espropriazioni.
Art. 54
1. Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilita', quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.
2. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.
Art. 55
1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi cio' necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Art. 56
1. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.
Art. 57
1. Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.