Sez. 1 - , Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018 (Rv. 649479 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo - Disciplina antecedente la legge n. 205 del 2000 - Indagini del giudice ordinario - Necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento dell'atto illegittimo davanti al giudice amministrativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di responsabilità per fatto illecito della P.A., l'inesistenza della cd. "pregiudiziale amministrativa", già affermata nella giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, è stata confermata dall'art. 30 del citato codice, che ha espressamente svincolato la domanda di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi dal giudizio di annullamento dell'atto amministrativo presupposto. Pertanto, il giudice di merito procede correttamente a scrutinare la legittimità della condotta tenuta dall'amministrazione, pur in assenza della domanda di annullamento dell'atto dinanzi al giudice amministrativo, pervenendo alla statuizione di condanna risarcitoria previo accertamento della sussistenza degli ordinari elementi dell'evento dannoso, della sua ingiustizia, della sua riferibilità ed imputabilità all'amministrazione. (Fattispecie relativa ad una domanda risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, prima della legge n. 205 del 2000, a seguito della risoluzione, con delibera CIPE, di un contratto di programma tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e una società, per la realizzazione di iniziative industriali con parziale finanziamento a carico dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)