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Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366

Testo in vigore al

Titolo II. Del processo di cognizione davanti al tribunale

Capo I. del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale

Art. 2 Contenuto dell'atto di citazione

1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente:

  1. a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 163 del codice di procedura civile;

  2. b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

  3. c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine e' di sessanta giorni.

2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla meta' con provvedimento reso a norma dell'articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile.

3. I termini sono ridotti alla meta' nel caso di opposizione a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, puo' chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.

Art. 3 Costituzione dell'attore

1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, . . . deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Se la citazione e' notificata a piu' persone, la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.

Art. 4 Comparsa di risposta

1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione ; a pena di decadenza deve proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione e dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni ; deve formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.

2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine e' di trenta giorni. Nel caso di pluralita' di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica non puo' eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di tale termine puo' essere eccepita anche dagli altri convenuti.

3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.

Art. 5 Forme e termini della costituzione del convenuto

1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla notifica della comparsa di risposta ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta puo' costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.

Art. 6 Memoria di replica dell'attore

1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore puo' replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonche' depositare nuovi documenti.

2. Nella memoria di replica l'attore puo':

  1. a) precisare o modificare le domande e le conclusioni gia' proposte;

  2. b) a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;

  3. c) a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto;

  4. d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva.
Il termine e' di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.

4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7 Repliche ulteriori

1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, puo' notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, . . . la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonche', a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, puo' notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto puo' notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla notificazione.

3. L'attore, finche' non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, puo' notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto.
Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti giorni.
Alle medesime condizioni e' ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finche' non e' decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2 ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.

3-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non puo' essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.

Art. 8 Istanza di fissazione di udienza

1. L'attore puo' notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:

  1. a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;

  2. b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa;

  3. c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.

2. Il convenuto puo' notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:

  1. a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;4

  2. b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine;

  3. c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.

3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, puo' notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:

  1. a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;

  2. b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.

4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio e' precluso se l'udienza si e' comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.

5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo e' dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal Presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attivita' eventualmente necessarie.

5-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.

Art. 9 Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria

1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonche' la definitiva formulazione delle istanze istruttorie gia' proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.

2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte puo' indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.

3. La parte e' tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza e' fatta congiuntamente, ciascuna delle parti puo' provvedere al deposito.

Art. 10 Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza

1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito gia' proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni gia' proposte, nonche' di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza puo' essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.

2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.

Art. 11 Istanza congiunta di fissazione di udienza

1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrita' del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilita' delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.

2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza e' impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se gia' era stata notificata, di ulteriore replica; si applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7.
In caso di provvedimento che conferma la competenza del tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione.

Art. 12 Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza

1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere, presenta senza indugio al presidente il fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti.

2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il presidente puo' prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

3. Il decreto deve contenere:

  1. a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;

  2. b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonche' la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilita' o irrilevanza delle istanze istruttorie;

  3. c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;

  4. d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonche', ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;

  5. e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;

  6. f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2.

4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, e' stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.

5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.

6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.

7. Con il decreto che dichiara la nullita' della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si e' costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.

8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi gia' scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio e' fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente puo', su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni.

Art. 13 Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilita' dell'inammissibilita' di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali

1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, puo', nella comparsa di risposta, eccepire l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, puo' notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare, previa notifica, istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio.5

3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza puo' essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.

4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonche' le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.

5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni circostanza, puo' rimettere in termini la parte che da irregolarita' procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa.
Rimane ferma l'inammissibilita', purche' eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonche' dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.

Art. 14 Interventi autonomi

1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non puo' aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.

2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.

3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, puo' proporre istanza di fissazione dell'udienza affinche' venga decisa la questione di ammissibilita' dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero puo' fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perche' questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.

Art. 15 Intervento adesivo dipendente

1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, puo' intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non puo' compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono piu' consentiti alle parti originarie.
Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.

2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo e' legittimato all'impugnazione della sentenza.

3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.

Art. 16 Udienza di discussione della causa

1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

2. Quando nel decreto e' contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il presidente le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale e' dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale puo' tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non e' comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonche' per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.

3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione e puo' consentire brevi repliche.

4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

5. La decisione e' emessa a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessita' della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui da' lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza puo' essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale, se e' competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze gia' maturate.

Art. 17 Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

  1. a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;

  2. b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;

  3. c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Capo II. del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 18 Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio

1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al tribunale in composizione monocratica.

2. Il magistrato al quale e' affidata la trattazione del procedimento e' designato dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 12.

Capo III. del procedimento sommario di cognizione

Art. 19 Ambito di applicazione. Procedimento

1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilita' da chiunque proposte, le controversie di cui all'articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.

2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza.

2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis, , assegna all'attore i termini di cui all'articolo 6.

4. Avverso l'ordinanza di condanna puo' essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 20.

5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

Capo IV. del procedimento in grado di appello

Art. 20 Forma dell'appello

1. L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilita', specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello e' dichiarato improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia tempestivamente costituito.

4. L'appello e' dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

Art. 22 Inattivita' delle parti

1. Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.