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Sez. L, Sentenza n. 4028 del 01/03/2016 (Rv. 639168 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Clausola di contingentamento - Art. 25 del c.c.n.l. dei dipendenti postali del 11 gennaio 2011 - Rapporto percentuale tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato - Criteri di computo.
Stato
decisa il 2016-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639168-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di clausola di contingentamento dei contratti di lavoro a termine, l'art. 25 del c.c.n.l. dell'11 gennaio 2011 dei dipendenti postali prescrive che la verifica circa il superamento della soglia del 5 per cento del numero dei lavoratori in servizio sia svolta con riferimento alle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre dell'anno solare precedente nella stessa regione, sicché è illegittimo il computo fondato sul diverso criterio limitato alle assunzioni attive nel mese in cui è stato stipulato il contratto impugnato.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 01/11/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)