Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 127 Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non e' stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.
Art. 128 Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.
Art. 129 Informazioni sull'azione penale
1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.
Art. 130 Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio
1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano piu' persone o piu' imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.
2. In ogni caso il pubblico ministero puo', a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.
Art. 131 Deposito degli atti per l'udienza preliminare
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.
Art. 131-bis Liberazione dell'imputato prosciolto
1. L'imputato detenuto nei cui confronti e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.
Art. 132 Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale
1. Quando la corte di assise o il tribunale e' diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.
2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.
Art. 133 Notificazione del decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio e' notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.
Capo IX. Disposizioni relative ai procedimenti speciali
Art. 134 Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso
1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato e' notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.
Art. 135 Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena
1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta e' accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.
Art. 136 Limiti all'effetto estintivo
1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena e' stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.
Art. 137 Concorso formale e continuazione
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con piu' sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui e' divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.
2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato e' applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena e' applicata su richiesta delle parti e altri reati.
Art. 138 Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo
1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice.
Quando l'imputato e' presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo e' formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.
Art. 139 Facolta' dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato
1. Durante i termini previsti dall'articolo 458 del codice, le parti e i difensori hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 del codice.
Art. 140 Facolta' dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna
1. Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice.
Capo X. Disposizioni relative al procedimento di oblazione
Art. 141 Procedimento di oblazione
1. Se la domanda di oblazione e' proposta nel corso delle indagini preliminari ..., il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si e' proceduto e' ammessa l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facolta' dell'imputato.
4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.
Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda e' stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo, 75 comma 3, del codice.
4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.
Capo XI. Disposizioni relative al dibattimento
Art. 142 Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356.
2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione;
b) le generalita' e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonche' l'indicazione dell'imputato.
Art. 143 Rinnovazione della citazione a giudizio
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.
Art. 144 Spese e indennita' per i testimoni, periti e consulenti tecnici
1. Gli importi delle spese e delle indennita' dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio sono anticipati dalle parti richiedenti.
2. Il presidente puo' esonerare l'imputato, che ne faccia domanda, dalla anticipazione degli importi indicati nel comma 1, per tutte o alcune delle persone di cui e' chiesta la citazione.
3. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono disciplinate le modalita' di liquidazione e di versamento degli importi indicati nel comma 1.
Art. 145 Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, puo' stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
Art. 146 Aula di udienza dibattimentale
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame e' collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.