Sez. 2, Sentenza n. 19559 del 10/09/2009 (Rv. 609377 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO | Art. 1453, secondo comma, cod. civ. - Preclusione della domanda di adempimento una volta chiesta la risoluzione del contratto - Limiti - Contratto di compravendita - Prestazioni non ancora scadute - Possibilità di adempimento - Sussistenza - Criteri.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO
In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la disposizione dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ. - secondo cui non può più chiedersi l'adempimento una volta domandata la risoluzione - comporta la cristallizzazione definitiva delle posizioni delle parti sino alla pronuncia giudiziale, sicché il giudice dovrà accertare l'esistenza di un inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere; ne consegue che, proposta, da parte dell'alienante, domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente, a questi è precluso l'adempimento solo se egli sia già inadempiente al momento della domanda, mentre non vi sono ostacoli all'esecuzione della prestazione non ancora scaduta a tale data.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)