Sez. 3, Sentenza n. 9182 del 11/07/2000 (Rv. 538371 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Pendenza del giudizio di liquidazione del danno - Decesso del danneggiato per cause sopravvenute indipendenti dal fatto lesivo - Danni futuri spettanti agli eredi - Determinazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
Qualora nel corso del giudizio di liquidazione del danno il danneggiato deceda per cause sopravvenute, indipendenti dal fatto lesivo, la determinazione dei danni futuri spettanti agli eredi "iure successionis" va effettuata con riferimento all'effettiva durata della vita del danneggiato stesso e non a quella probabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)