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Sez. 1 - , Sentenza n. 25308 del 11/11/2020 (Rv. 659657 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Decreto di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sottoscrizione del vice prefetto vicario - Legittimità - Menzione dell'impedimento del prefetto - Omissione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659657-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

È legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 21, DPR 30/06/1972 num. 748 art. 34 com. 5, DPR 24/04/1982 num. 340 art. 7 com. 6, DPR 07/09/2001 num. 398 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/05/2000 num. 139 art. 2 com. 1, Decr. Legisl. Pres. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)