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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980

Testo in vigore al

Art. 12 Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 12 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa nel cui interesse e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, come pure di beni mobili destinati all'esercizio di queste navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, detti redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:

  1. a) se il residente dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso e' imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la
    frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa; o

  2. b) se la sua permanenza nell'altro Stato, contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva eguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
    fiscale considerato; e

  2. b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
    lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e

  3. c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o di un analogo organo di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, le remunerazioni pagate dalla predetta societa' ad un membro di uno dei suoi organi come corrispettivo di un'attivita' permanente sono imponibili conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della presente Convenzione.

Art. 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, come un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o come un musicista, o in qualita' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualita' sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Art. 18 Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;

  1. b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:

    1. i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o

    2. ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;

  1. b) tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o lo era immediatamente prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o siano percepite quale remunerazione di una attivita' esercitata nell'altro Stato non a tempo pieno e nei limiti di un reddito ragionevole che gli possa permettere di attendere ai suoi studi o alla sua formazione professionale.

Art. 21 Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Art. 22 Disposizioni per evitare la doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Portogallo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Portogallo, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono parimenti applicabili nel caso in cui l'imposta portoghese sul reddito sia stata oggetto di esenzione o di riduzione come se la detta esenzione o riduzione non fosse stata accordata.

4. Se un residente del Portogallo riceve redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Portogallo dedurra' dall'imposta portoghese sui redditi di tale residente un'ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. La deduzione non puo' tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 23 Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ed essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sano o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione e si applica altresi' nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Il termine "nazionali" designa:

  1. a) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;

  2. b) le persone giuridiche, societa' di persone e associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Art. 24 Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' degli Stati contraenti.

Art. 25 Scambio di informazioni

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonche' all'autorita' giudiziaria.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

  1. a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

  2. b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

  3. c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un processo commerciale, industriale o professionale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 27 Domande di rimborso

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalita' di applicazione del presente articolo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lisbona non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  1. a) in Portogallo:

    1. i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;

    2. ii) alle altre imposte sui redditi relativi agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;

  2. b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Le disposizioni dell'articolo 8 e del paragrafo 3 dell'articolo 13 saranno applicabili alle imposte sul reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.

Art. 29 Denuncia

1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi:

  1. a) in Portogallo:

    1. i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

    2. ii) alle altre imposte sui redditi relative agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

  2. b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia.

2. In fede di che i plenipotenziari del due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

3. Fatta a Roma il 14 maggio 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di dubbio.

4. Per il Governo della Repubblica italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Governo della Repubblica Portoghese
DIOGO FREITAS DO AMARAL

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

  1. a) per quanto concerne l'articolo 6, le sue disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti da beni mobili che, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui detti beni sono situati, sono assimilati ai redditi derivanti da beni immobili;

  2. b) per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;

  3. c) per quanto concerne l'articolo 10, paragrafo 3, nel caso del Portogallo, il termine "dividendi" comprende anche gli utili attribuiti o pagati in base ad un contratto di partecipazione agli utili (conta em partecipacao);

  4. d) per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12 l'espressione "pagati" puo' essere intesa nel senso che comprende anche i dividendi, gli interessi ed i canoni attribuiti ad un residente dell'altro Stato contraente;

  5. e) per quanto concerne l'articolo 13, le sue disposizioni non saranno interpretate nel senso di limitare il diritto del Portogallo di assoggettare ad imposta gli utili provenienti dall'aumento del capitale delle societa' che hanno la loro sede o la loro sede di direzione effettiva in Portogallo quando l'aumento derivi dal passaggio a capitale di riserve o dall'emissione di azioni;

  6. f) per quanto concerne l'articolo 22, niente impedisce a uno degli Stati contraenti, quando ai sensi di una qualsiasi disposizione della Convenzione i redditi di un residente di detto Stato siamo stati ivi esentati da imposta, di tener conto dei redditi cosi' esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto residente;

  7. g) per quanto concerne l'articolo 22, paragrafo 3, niente impedisce che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione economica e sociale portoghese ed italiana, il beneficio ivi previsto sia applicato anche all'Italia;

  8. h) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione;

  9. i) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorita' componenti gli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposte cui da' diritto la Convenzione.

Fatto a Roma il 14 maggio 1980 in due esemplari in lingua italiana, portoghese e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.

Per il Governo della Repubblica italiana

EMILIO COLOMBO

Per il Governo della Repubblica Portoghese

DIOGO FREITAS DO AMARAL

Visto, il Ministro degli affari esteri

COLOMBO