Sez. 2 - , Sentenza n. 1603 del 20/01/2017 (Rv. 642470 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO | Costituzione di servitù coattiva di passaggio su fondo non intercluso - Condizioni - Valutazione giudiziale ex art. 1052, comma 2, c.c. – Interpretazione - Inclusione di esigenze di carattere abitativo e generale - Sussistenza.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO
In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma 2, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche interessi di carattere abitativo o di carattere generale, anche di natura economica, di valorizzazione dell'attività d'impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)