Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 11/03/1980 (Rv. 405200 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA NEL CASO DI DOMANDA DI REVISIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ESERCIZIO - CRITERI.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA NEL CASO DI DOMANDA DI REVISIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ESERCIZIO - CRITERI.*
La richiesta di informazioni prevista dall'art 9 della legge 1 dicembre 1970 n 898, nel caso di domanda di revisione dell'assegno di divorzio, costituisce - anche dopo la declaratoria di parziale incostituzionalita di tale norma nella parte in cui non consentiva alle parti il normale Esercizio della facolta di prova (sentenza Corte costituzionale n 202 del 1975) - una mera facolta discrezionale attinente ai poteri istruttori del giudice, che, ristretta alla tradizionale accezione di richiesta di dati alla polizia giudiziaria o alla pubblica amministrazione, puo essere esercitata o meno a seconda che sia necessaria per l'accoglimento o il rigetto della domanda in base alla valutazione delle affermazioni delle parti. (V Corte cost 10 luglio 1975, n 202).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)