Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 23/05/1975 (Rv. 375785 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale spettante ai congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito, postula l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilita economiche di cui gia beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Infatti, non sempre il venir meno della vita altrui legittima una pretesa risarcitoria dei familiari del defunto, poiche non sempre dal suddetto evento discende la perdita, per costoro, di prestazioni e vantaggi economici legati all'esistenza in vita della vittima, potendo, invece, la morte di costei provocare semplicemente la perdita di affetto, di appoggio o di conforto morale; ipotesi, questa, che escludono ogni possibilita di risarcimento di danno patrimoniale. (Conf 3929/69, mass n 344344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)