Sez. 2, Sentenza n. 2838 del 25/03/1999 (Rv. 524551 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di risultanze probatorie - Specificazione delle prove non (o mal) valutate e delle ragioni del carattere decisivo delle stesse - Onere del ricorrente - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Nel giudizio di legittimità , il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)