Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali
Testo in vigore al
Art. 8 Ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale
1. L'ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e' composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unita' sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
2. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, e' chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui e' preposto.
3. Il coordinamento dell'ufficio di direzione e' assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianita' nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.
4. Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.
5. Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria.
6. I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unita' sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalita' e all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attivita' svolta e sui titoli posseduti.
8. A parita' di requisiti costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della sanita', sentite le regioni o dalle regioni d'intesa con il Ministero stesso.
9. Ai coordinatori e' corrisposta una indennita' nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.
Titolo II. Disposizioni sullo stato giuridico del personale
Capo I. Assunzioni in servizio
Art. 9 Modalita' di assunzione in servizio
1. L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.
2. L'assunzione per chiamata diretta e' ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione puo', con legge, delegate alle unita' sanitarie locali la selezione di detto personale.
3. L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica e' effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio.
4. L'assunzione di personale straordinario e' ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 13, ultimo comma.
5. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.
6. Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
7. Il comitato di gestione ha facolta' di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
8. Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.
Art. 10 Ammissione agli impieghi
1. Per l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego e del requisito della buona condotta e' effettuato a cura dell'unita' sanitaria locale prima dell'immissione in servizio.
3. E' dispensato dalla visita medica e dal requisito dell'eta', il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto.
Art. 11 Cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea
1. I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono prestare la loro attivita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57 del trattato di Roma.
2. I medici di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 217 possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purche' siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217 ovvero ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art. 12 del presente decreto.
Art. 12 Norme concorsuali
1. I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unita' sanitarie locali, con periodicita' annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi.
2. Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative.
3. Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e dall'art. 41 del presente decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unita' sanitaria locale.
4. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
5. Si considerano disponibili, altresi', i posti ricoperti da personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni.
6. Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al curriculum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali e' garantita la rappresentanza del Ministero della sanita', nonche' le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali e' richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovra' essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione.
Art. 13 Graduatorie
1. I candidati vincitori del concorso sono assegnati alla unita' sanitarie locali, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a concorso.
2. La destinazione di servizio nell'ambito della unita' sanitaria locale e' effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.
3. L'unita' sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, ha facolta' di procedere, entro un anno dall'approvazione dell'ultima graduatoria, ad altrettante assunzioni in servizio dei candidati idonei che non siano gia' stati dichiarati vincitori del concorso ed assegnati ad altra unita' sanitaria locale, secondo l'ordine della graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la facolta' di procedere all'assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione.
4. L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o comando.
Art. 14 Periodo di prova
1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
2. Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi di formazione inerenti alla sua professionalita', programmati dalla regione o dalla unita' sanitaria locale.
3. Sull'attivita' prestata dal dipendente in prova e' redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al presidio, servizio o ufficio cui il dipendente stesso e' stato assegnato.
4. Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di gestione.
5. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
6. In caso di giudizio sfavorevole, l'unita' sanitaria locale proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.
7. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
8. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti dai ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unita' sanitarie locali di altre regioni che lo abbiano gia' superato nella medesima posizione funzionale.
Art. 15 Riserva di posti
1. La regione, al personale gia' in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, puo' riservare, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10% per il personale medico e fino al 30% per il restante personale.
2. I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
3. Il personale di cui al primo comma, nei pubblici concorsi per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso periodo, e' dispensato dal requisito dell'eta' ed ha diritto alla equiparazione, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi, del servizio prestato nella struttura privata con la posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza in ragione del 50% della sua durata.
4. Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale che sia stato destinato, ai sensi dell'art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai presidi per la tutela della salute mentale, salvo la possibilita' di stabilire aliquote di riserva diverse sulla base di quanto previsto nel piano sanitario regionale.
Art. 16 Passaggio ad altre funzioni per inidoneita' fisica
1. Il dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie puo' essere trasferito ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti specifici richiesti.
2. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.
3. Il passaggio ad altre funzioni e' disposto dalla regione, su parere della unita' sanitaria locale e con il consenso dell'interessato.
4. I dipendenti trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo quanto previsto dall'accordo nazionale unico.
Capo II. Norme particolari per i concorsi ad alcune posizioni funzionali iniziali e superiori
Art. 17 Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore
1. Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanita' pubblica.
2. Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per l'area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
3. I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita'.
4. Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche diverse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e la acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.
5. Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita' nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista e' richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno.
6. La dotazione organica dei medici assistenti e', nello ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.
Art. 18 Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e a veterinario coadiutore
1. Alle posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e di veterinario coadiutore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato, dopo il triennio di formazione interdisciplinare di cui al precedente art. 17, due anni di servizio nella disciplina per la quale il concorso e' bandito, coloro che abbiano prestato cinque anni complessivi di servizio in detta disciplina e coloro che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa. Per i concorsi ad aiuto radiologo e aiuto anestesista e' comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina.
Art. 19 Concorsi a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente
1. Alle posizioni funzionali di dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, di veterinario dirigente e di farmacista dirigente si accede mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art 12, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso della idoneita' della disciplina per la quale il concorso e' bandito, conseguita mediante l'esame previsto dal successivo art. 20.
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 50211
Art. 21 Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, alle posizioni funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di collaboratore.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di coadiutore, ovvero dieci anni di servizio complessivo in qualita' di coadiutore o di collaboratore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.
Art. 22 Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale
1. Alle posizioni funzionali di coordinatore del ruolo professionale si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale inferiore o in posizioni equipollenti presso pubbliche amministrazioni.
Art. 23 Concorsi alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo, di direttore amministrativo e di direttore amministrativo capo servizio
1. Alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo e di direttore amministrativo si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato cinque anni di servizio rispettivamente nella posizione di collaboratore amministrativo e di vice-direttore amministrativo.
2. Alla posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio si accede mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio quali direttori amministrativi e coloro che abbiano una anzianita' di servizio di quindici anni nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o delle regioni o delle province o dei comuni e loro consorzi e la qualifica di dirigente o equiparata.
Capo III. Valutazione dei servizi e titoli
Art. 24 Riconoscimento dei servizi prestati
1. Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali.
2. Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Art. 25 Servizi e titoli equipollenti
1. I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
2. A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine Mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.
Art. 26 Servizi e titoli equiparabili
1. Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
2. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.
Capo IV. Doveri - responsabilita' - diritti
Art. 27 Doveri, incompatibilita' e cumulo di impieghi
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri, incompatibilita' e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unita' sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il dipendente non puo' esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici a scopo di medicina preventiva ed alle vaccinazioni stabilite dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale.
3. I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonche', all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso.
4. Analogo obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica, nonche' al restante personale dei servizi di igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle leggi regionali.
5. Il dipendente e' tenuto a fissare la propria residenza nell'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale presso la quale presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Puo' essere peraltro autorizzato a risiedere in localita' diversa, qualora ricorrano giustificati motivi e sempreche' sia assicurato il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.
6. Dell'autorizzazione e' data comunicazione scritta all'interessato.
7. Per le zone a popolazione sparsa puo' essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o il servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonche' il personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di particolari esigenze di servizio.
Art. 28 Responsabilita'
1. In materia di responsabilita', ai dipendenti delle unita' sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le unita' sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attivita', senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.