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Sez. L, Sentenza n. 480 del 19/01/1984 (Rv. 432712 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - QUALIFICA DI REDATTORE - REQUISITI - GIORNALISTA PROFESSIONISTA CORRISPONDENTE FACENTE PARTE DI UNA REDAZIONE SUCCURSALE O DISTACCATA - DIFFERENZE - CORRISPONDENTE DA CAPOLUOGO DI PROVINCIA - DIRITTO ALLA QUALIFICA DI REDATTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432712-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - QUALIFICA DI REDATTORE - REQUISITI - GIORNALISTA PROFESSIONISTA CORRISPONDENTE FACENTE PARTE DI UNA REDAZIONE SUCCURSALE O DISTACCATA - DIFFERENZE - CORRISPONDENTE DA CAPOLUOGO DI PROVINCIA - DIRITTO ALLA QUALIFICA DI REDATTORE - CONDIZIONI.*

In virtù dell'art. 5 del contratto collettivo per i giornalisti 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, il requisito d'essere "richiesto di fornire in modo continuativo (e non occasionale), oltre a notizie di cronaca locale, anche notizie italiane od estere di carattere generale da lui elaborate" occorre unicamente per il giornalista professionista corrispondente da capoluogo di provincia non appartenente ad una redazione succursale o distaccata, mentre, per il giornalista professionista corrispondente "il quale faccia parte di una redazione succursale o distaccata", è sufficiente, indipendentemente dalla natura delle notizie elaborate che egli sia tenuto a fornire, l'inserimento nella redazione, con gli obblighi correlativi della quotidianità delle prestazioni e dell'osservanza di un orario di lavoro, nei limiti della compatibilità con il lavoro giornalistico. Pertanto, esclusivamente in difetto di tale inserimento e degli obblighi ad esso connessi, che distinguono il redattore dal collaboratore fisso, il corrispondente da capoluogo di provincia, per avere titolo alla qualifica di redattore, deve essere tenuto a fornire in modo continuativo notizie di una particolare natura (oltre che locali, anche di interesse generale). (V 3256/82, mass n 421214; (V 3997/81, mass n 414654).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)