Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Testo in vigore al
Art. 27
1. La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata.
Art. 28
1. Il controllo di legittimita' della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Art. 29
1. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale e' dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita', vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorita' giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.
Art. 30
1. La sentenza che dichiara l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, e' trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia ed al Presidente della Giunta regionale affinche' si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
2. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresi', comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinche', ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.
3. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
4. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.8
Art. 31
1. La questione di legittimita' costituzionale di uno statuto regionale puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.8
3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 32
1. La questione della legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza, di legge dello Stato puo' essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
2. La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.
3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 33
1. La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione puo' essere, a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.
2. La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.
Art. 34
1. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimita' costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.
2. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.
Art. 35
1. Quando e' promossa una questione di legittimita' costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.
Art. 36
1. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili; nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
2. Quanto vi e' disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.
Capo III. Conflitti di attribuzione
Sezione I. Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
Art. 37
1. Il conflitto tra poteri dello Stato e' risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
2. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.
3. La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso.
4. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
5. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
6. Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
Art. 38
1. La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.
Sezione II. Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.
Art. 39
1. Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.
2. Del pari puo' produrre ricorso alla Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto delle Stato.
3. Il termine per produrre ricorso e' di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
4. Il ricorso e' proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegate e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.
5. Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonche' le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.
Art. 40
1. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
Art. 41
1. Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.
Art. 42
1. Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.
Capo IV. Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri. CAPO ABROGATO DALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20