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Sez. 1, Sentenza n. 23363 del 16/07/2026 (Rv. 679607-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riduzione dell'orario di frequenza scolastica - Alunno con handicap - Discriminazione - Sussistenza - Insufficiente monte ore di sostegno - Giustificazione - Insussistenza - Omessa impugnazione del piano educativo individuale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679607-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE

La riduzione dell'orario di frequenza scolastica imposta all'alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell'infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall'art. 2 della legge n. 67 del 2006, senza che assuma rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell'amministrazione sia stata determinata dall'insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell'alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38 com. 3, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 12, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 66 art. 1, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 66 art. 2 com. 2, Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)