Sez. 1, Sentenza n. 346 del 29/01/1966 (Rv. 320673 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE SU NAPOLI - GIUNTA SPECIALE - POTERI IN MATERIA DI STIMA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE SU NAPOLI - GIUNTA SPECIALE - POTERI IN MATERIA DI STIMA.*
La giunta speciale per le espropriazioni istituita presso la Corte d'appello di Napoli col d.l.l. n.219 del 1919, puo procedere a valutazione e stima degli immobili espropriati senza bisogno di fare ricorso a consulenti esperti, ma avvalendosi di cognizioni proprie, dato che di essa fanno parte, oltre al magistrato che la presiede, anche componenti tecnici. La speciale natura e composizione dell'organo comporta, inoltre, che sia consentita, nella decisione in materia d'indennizzo, una motivazione succinta e non particolareggiata, anche nel caso che detto organo intenda discostarsi dalla stima effettuata dalla perizia, eseguita nel procedimento espropriativo, perche possano ricavarsi dalla motivazione stessa le ragioni del dissenso ed i criteri seguiti per giungere alla conclusione adottata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)