Sez. 5 - , Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022 (Rv. 663662 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente - Notifica ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Consegna al portiere - Raccomandata informativa - Spedizione - Necessità - Con avviso di ricevimento - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. BBIS CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 lett. A CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)