Sez. 1, Sentenza n. 3449 del 09/03/2001 (Rv. 544623 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzioni amministrative - Riscossione mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale - Opposizione - Finalità di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento afflittivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Competenza del giudice ordinario - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La giurisdizione del giudice ordinario in tema di sanzioni amministrative, che la legge 24 novembre 1981 n. 689 espressamente prevede rispetto al giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, deve essere affermata, alla luce della equiparabilità delle rispettive situazioni, anche nel caso di opposizione che sia proposta, contro l'iscrizione a ruolo e la notifica di cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa, al fine di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento afflittivo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)