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Sez. 1, Sentenza n. 3449 del 09/03/2001 (Rv. 544623 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzioni amministrative - Riscossione mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale - Opposizione - Finalità di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento afflittivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Competenza del giudice ordinario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544623-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La giurisdizione del giudice ordinario in tema di sanzioni amministrative, che la legge 24 novembre 1981 n. 689 espressamente prevede rispetto al giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, deve essere affermata, alla luce della equiparabilità delle rispettive situazioni, anche nel caso di opposizione che sia proposta, contro l'iscrizione a ruolo e la notifica di cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa, al fine di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento afflittivo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)