Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 maggio 1978, n. 217, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' economiche europee;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la direttiva n. 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale;
Vista la legge 9 maggio 1988, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1988, emanato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, riguardante le disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neo-laureati;
Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988, con il quale e' stato indetto il concorso per l'anno 1988 per l'assegnazione di settemilacinquecento borse di studio per medici neo-laureati;
Tenuto conto che i contenuti della predetta direttiva n. 86/457/CEE hanno quindi gia' avuto attuazione pratica, anche se limitata nel tempo, mediante la legge 8 aprile 1988, n. 109, e conseguenti decreti ministeriali citati;
Considerato che il tirocinio teorico-pratico biennale per la formazione specifica in medicina generale, in corso di svolgimento, ha durata, contenuti, modalita' di espletamento sostanzialmente conformi alla disciplina della formazione specifica in medicina generale di cui alla direttiva n. 96/457/CEE;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' economiche europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata legge 30 luglio 1990, n. 212, il Governo e' delegato ad emanare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive CEE in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori, tra le quali anche la direttiva n. 86/457/CEE di cui all'allegato C) della legge medesima;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Istituzione del corso
1. E' istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello.
Art. 2 Efficacia dell'attestato
1. Dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
2. E' equiparato all'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988.
Art. 3 Articolazione del corso di formazione
1. Nel corso di formazione specifico in medicina generale di cui all'art. 1 le attivita' didattiche di natura pratica costituiscono i 2/3 della attivita' formativa; il corso viene articolato come segue:
a) un periodo di settecento ore di formazione in medecina clinica e medicina di laboratorio, articolate in cinque mesi da effettuarsi presso istituti clinici universitari o strutture pubbliche ospedaliere, individuate a tale scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle unita' sanitarie locali, con attribuzione della responsabilita' della formazione; il periodo deve comprendere un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione e seminari coi seguenti argomenti: metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
b) un periodo di trecentonovanta ore di chirurgia generale, articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre presso le strutture in- dicate alla lettera a), comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;
c) un periodo di trecentonovanta ore in pediatria articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre nelle strutture indicate alla lettera a) comprendenti: attivita' clinica guidata ed atttivita' di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;
d) un periodo di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da effettuarsi presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati disponibili all'uopo, il predetto periodo di formazione potra' effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a);
e) un periodo di settecento ore, articolate in cinque mesi, da effettuarsi presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unita' opera- tive, comprendente attivita' pratica guidata presso consultori, ambulatori e laboratori, attivita' di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;
f) un periodo di centosessanta ore di formazione in ostetricia e ginecologia, con attivita' clinca guidata ed attivita' di partecipazione a seminari, articolato in due mesi da effettuarsi presso le strutture indicate alla lettera a).
2. Le strutture ospedaliere indicate alla lettera a), comma 1, devono essere dodate di una divisione di medicina interna ed almeno di sezioni di pediatria, ostetricia e ginecologia e servizio di laboratorio.
3. Durante il periodo di svolgimento del corso di formazione in medicina generale viene organizzata una partecipazione attiva a seminari di: legislazione ed organizzazione sanitaria e sociale, deontologia ed etica professionale, medicina legale, problemi della famiglia, dell'eta' evolutiva, della prescrizione dei farmaci, economia, epidemiologia e statistica sanitaria, programmazione sanitaria, informatica, telematica e psicologia.
4. La fissazione dei requisiti per la determinazione dei criteri di scelta dei docenti e dei lavori, le disposizioni generali per la durata, i contenuti, la metodologia didattica dei corsi e delle attivita' seminariali e tutoriali, le verifiche relative all'espletamento dei corsi, all'adeguatezza delle strutture ed attrazzature, ai fini dell'eventuale esclusione di quelle inadeguate, nonche' le verifiche sul materiale didattico e formativo, vengono de- terminate con il decreto previsto dall'art. 4, comma 1.
5. Il personale medico preposto alla formazione di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) indicato al comma 1 deve rivestire di norma la posizione funzionale apicale del ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale, o posizione corrispondente qualora si tratti di personale universitario. Non puo' comunque essere preposto alle formazione personale di livello iniziale.
6. Il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale di cui alla lettera d), comma 1, avente la funzione di medico tutore deve possedere un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale che soddisfi i requisiti massimi previsti dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.
7. Il personale medico preposto alla formazione e il tutore esprimono un giudizio sul profitto del partecipante al corso per ogni singola fase formativa svolta nei periodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1.
8. Al termine dei periodi di formazione il sanitario responsabile della struttura ospedaliera o universitaria in cui si e' svolto il tirocinio e il titolare dell'ambulatorio medico convenzionato, sulla base dei giudizi di cui al comma 7, formulano una dettagliata relazione sul compimento del periodo di frequenza, sull'attivita' svolta, sulle capacita' diagnostiche e terapeutiche dimostrate dal partecipante alla formazione. Analoga certificazione e' rilasciata dal personale responsabile dell'attivita' di partecipazione a seminari.
9. L'accesso del partecipante alla formazione alle varie fasi del corso in cui e' articolato e' subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.
10. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante alla formazione dalla frequenza al corso.
Art. 4 Organizzazione del corso
1. Le regioni e le province autonome, in relazione alle condizioni applicative degli istituti previsti dai punti 1, 4 e 5 dell'art. 48, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, forniscono indicazioni al Ministro della sanita' che, con proprio provvedimento, entro il 30 giugno di ogni anno fissa il contingente dei medici da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina generale ed emana il relativo bando.
2. I corsi di cui all'art. 1 sono organizzati ed attivati dalle regioni che devono comunicare al Ministero della sanita' il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. In caso di inadempienza regionale, il Ministro della sanita' previa invito ad adempiere, provvede all'organizzazione ed attivazione dei corsi, avvalendosi delle strutture e del personale delle regioni e delle province autonome inadempienti.
Art. 5 Ammissione, frequenza e rilascio attestato
1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del contigente dei medici da ammettere ai corsi fissato ai sensi dell'art. 4, comma 1, costituiscono una o piu' commissioni presiedute dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri del capoluogo di regione o da un suo delegato e composte da un dirigente medico regionale, da un primario ospedaliero di medicina interna iscritto nei ruoli nominativi regionali, da due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario, per la selezione delle domande dei candidati.
Ad ogni commissione non puo' essere assegnato un numero di domande superiore a 250.
2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alle formazione e' determinata sulla base del punteggio conseguito in una prova scritta, che puo' effettuarsi anche con domande a risposta multipla, e di quello attribuito al voto di laurea e all'esame di abilitazione. Con decreto del Ministro della sanita' sono determinate le modalita' dell'espletamento della prova selettiva, unica su tutto il territorio nazionale, e i punteggi a disposizione della commissione.
3. La formazione specifica in medicina generale comporta una partecipazione personale del candidato all'attivita' professionale e l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta.
4. La frequenza del corso di formazione e' incompatibile, a pena di decadenza, con l'iscrizione e frequenza a scuole di specializzazione e con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente o di una titolarita' di rapporto convenzionale e comunque non comporta l'istaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori.
5. La commissione di cui al comma 1, integrata da un dirigente del Ministero della sanita' e da un professore di medicina interna o disciplina equipollente di una facolta' di medicina della stessa regione o, in mancanza, di regione limitrofa, designati dal Ministro della sanita', previo sorteggio tra i nominativi inclusi negli appositi elenchi predisposti ai fini della composizione delle commissioni degli esami di idoneita' nazionale e dei due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, formula, previo colloquio fi- nale, un giudizio definitivo di idoneita' sulla base anche dei singoli giudizi positivi espressi nelle varie fasi di formazione specifica e rilascia il relativo attestato di formazione.
Art. 6 Diritti acquisiti
1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre 1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale: medico di medicina generale, medico addetto al servizio di guardia medica attiva ed emergenza territoriale, medico titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi, medico specialista ambulatoriale della branca di medicina interna, nonche' medico generico fiduciario e medico di ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario naviganti (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della sanita' ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un Paese membro delle Comunita' europee che gia' operano in Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che siano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei rapporti di cui al comma 1.
3. I medici che si trovano in una delle situazioni previste dai commi 1 e 2 e che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri delle Comunita' europee, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.
4. L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste nel comma 1 sono effettuate, nel rispetto della direttiva n.
86/457/CEE, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
5. L'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri competente per l'iscrizione provvede all'annotazione del titolo conseguito od equiparato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione degli attestati.
Art. 7 Riconoscimento del titolo conseguito in uno degli Stati membri delle Comunita' europee
1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 22 maggio 1978, n. 217, ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione specifica o complementare in medicina generale, viene riconosciuta l'equivalenza del titolo stesso con l'attestato di cui all'art. 2 da parte del Ministero della sanita'.
2. L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito nelle lingua dello Stato di origine o di provenienza.
3. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana in carta da bollo, corredata da uno dei titoli previsti dal comma 1 in originale o in copia autentica.
4. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede al rilascio dell'attestato all'interessato.
Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo.
5. Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga e conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competente autorita' dello Stato di origine o provenienza.
6. In assenza del titolo di cui al comma 1, per l'attivita' svolta entro e non oltre il 31 dicembre 1994 il Ministero della sanita' valuta altri eventuali titoli presentati dall'interessato ai fini del riconoscimento dei diritti acquisiti in conformita' all'art. 6.
7. Il medico di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto un rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.
Art. 8 Esercizio della professione di medico di medicina generale presso altri Stati delle Comunita' europee da parte di medici cittadini italiani
1. Il Ministero della sanita' fornisce a richiesta delle competenti autorita' sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
DE LORENZO, Ministro della sanita' RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
MARTINAZZOLI, Ministro per gli
affari regionali e i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI