Sez. 3, Sentenza n. 2066 del 16/07/1973 (Rv. 365221 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - RAPPORTO INSCINDIBILE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - RAPPORTO INSCINDIBILE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Non puo essere dedotto per la prima volta in Corte di Cassazione la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti di un rapporto inscindibilmente unico tra essi, quando la decisione della questione richieda un'indagine di merito. (nella specie un conduttore convenuto per il rilascio, ha proposto, per la prima volta in Cassazione, la questione della nullita del giudizio di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini dell'immobile locato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)